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Emissione dell’autofattura elettronica

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:
• con il codice identificativo ordinario (TD01),
• ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:
• gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
• l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
• l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

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