Codice insolvenza

In dirittura d’arrivo il Codice dell’insolvenza (riforma delle procedure fallimentari)

Il Ministero della Giustizia ha licenziato lo schema del Decreto Legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.

Si segnala in particolare che una delle norme che entreranno in vigore subito è quello riferito alla “Nomina degli organi di controllo”che, con riferimento alle società a responsabilità limitata, prevede quanto segue: La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

A seguito delle modifiche disposte dal decreto in commento, inoltre, l’art. 2477, sesto comma, del codice civile, risulterà del seguente tenore:

“L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore delle novità devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477.

NEWSLETTER

Seguici ed iscriviti alla nostra newsletter