In scadenza il 16 giugno l’acconto della nuova “Super IMU”-min

In scadenza il 16 giugno l’acconto della nuova “Super IMU”

Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020.
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
La novità più rilevante riguarda il fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.
La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che, a seguito delle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili del settore turistico-ricettivo:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda inoltre che, sempre in relazione alla situazione emergenziale in atto, i Comuni possono disporre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il differimento dei termini di pagamento dell’imposta per il 2020. Pertanto, si rimanda a ciascun Comune di competenza per la verifica di eventuali decisioni in merito.

NEWSLETTER

Seguici ed iscriviti alla nostra newsletter