le prime istruzioni delle Entrate sul Bonus Facciate

Le prime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Facciate

Con la pubblicazione il 14 febbraio 2020 della Circolare n. 2/E, e di una guida dedicata, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, consistente nella detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edificiubicati nelle zone A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali – prevista dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La circolare chiarisce, in particolare, gli adempimenti necessari per la fruizione dell’agevolazione, la tipologia degli interventi agevolabili e definisce i soggetti che possono accedere al beneficio.

In sintesi, ai fini della detrazione rientrano:

  • gli interventi finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna, realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno);
  • le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.;
  • interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, che soddisfano i requisiti indicati nel D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. A tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal D.M. 19 febbraio 2007, secondo cui entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, e quindi:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • le società di persone e di capitali,
  • gli enti non commerciali, che
  • possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ai fini del calcolo della detrazione, la circolare precisa che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, devono fare riferimento al “criterio di cassa”, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, vale invece il “criterio di competenza” e, quindi, le spese sono da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Si ricorda infine che per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede anche all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche ai fini del “bonus facciate”, l’amministratore deve rilasciare, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

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